Marchio collettivo per la pesca sostenibile nell’Adriatico: un caso di tutela strategica della proprietà industriale

Pesca sostenibile

Registrazione di un marchio collettivo descrittivo per un’organizzazione di produttori ittici: strategia, regolamento d’uso e deposito UIBM. 

Il marchio collettivo è uno strumento spesso sottovalutato, eppure estremamente efficace per chi opera in settori regolamentati dove la qualità, l’origine geografica e la tracciabilità del prodotto sono valori da comunicare e da proteggere. Questo caso ne è la dimostrazione concreta.

In Albakora ci occupiamo di proprietà intellettuale ogni giorno, con un approccio che parte sempre dall’analisi strategica prima del deposito: capire cosa registrare, in quale forma e con quale struttura normativa a supporto. In studio, abbiamo seguito questa pratica, che ha richiesto un’analisi incrociata tra diritto industriale, normativa europea sulla pesca e disciplina della tracciabilità alimentare.

Il cliente e la richiesta 

Nota organizzazione di produttori del settore della pesca nel Mare Adriatico si è rivolta allo studio formulando cortese richiesta di assistenza per la tutela sul territorio nazionale del proprio marchio destinato ad essere utilizzato da specifici operatori del settore quale strumento di garanzia qualitativa di prodotti e pratiche di pesca sostenibile. 

La sfida: un marchio con carattere descrittivo 

Il caso in esame ha richiesto un’analisi dello studio in primo luogo sulla tipologia di marchio da depositare nonché sulla possibilità di ottenere una valida ed efficace tutela dello stesso presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dato il carattere chiaramente descrittivo della dicitura prescelta dal cliente per la registrazione. 

 

La strategia: il marchio collettivo come soluzione 

Lo studio ha dunque impostato una strategia di tutela del marchio richiesto nella forma del marchio collettivo quale strumento attivabile nei casi di brand destinati ad essere utilizzati da terzi, purché ciò avvenga nel rispetto di determinati e stringenti requisiti stabiliti dal titolare stesso in un apposito documento (regolamento d’uso). 

Nel contempo la strategia adottata ha consentito di ridurre il rischio di obiezioni da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sulla base della natura non distintiva del marchio,  poiché il Codice di Proprietà Industriale prevede a favore dei marchi collettivi una deroga all’obbligo di originalità richiesto per qualsiasi valida registrazione, contemplando espressamente che un marchio collettivo possa consistere anche in segni ovvero indicazioni descrittive, tra le altre, della provenienza geografica dei prodotti o servizi contraddistinti purché ciò avvenga nel rispetto della correttezza professionale e non crei situazioni di ingiustificato privilegio o danneggi lo sviluppo di analoghe iniziative nella regione di pertinenza. 

L’approfondimento normativo: pesca, acquacoltura e tracciabilità 

La specificità del settore della pesca nel Mare Adriatico e la peculiare natura giuridica della cliente hanno reso necessario da parte dello studio un approfondimento sulla normativa e sulla giurisprudenza nazionale ed europea in materia, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dalla disciplina sull’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura nonchè agli obblighi di etichettatura e tracciabilità (quest’ultima va garantita in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione del pescato, dalla cattura alla vendita al dettaglio).  

La redazione del regolamento d’uso 

regolamento d'uso del marchio collettivo

Grazie all’analisi ed al confronto costante e sinergico con la cliente, lo studio ha dunque predisposto il regolamento d’uso del marchio collettivo in questione. In particolare, tale documento è stato elaborato nel rispetto dei contenuti obbligatori stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale (rappresentazione del marchio collettivo e specifica indicazione dei prodotti contraddistinti, soggetti legittimati ad utilizzare il marchio, condizioni di utilizzo del marchio ecc.), dalla normativa speciale del settore della pesca (requisiti di origine geografica, standard qualitativi dettagliati, criteri di tracciabilità ed etichettatura delle partite dei prodotti della pesca ecc.) ed inserendo anche ulteriori disposizioni inerenti il rapporto tra il naming del marchio collettivo ed eventuali DOP ed IGP, le modalità di tutela del marchio stesso, il foro competente ecc. 

Il sistema di controllo e la decadenza 

Particolare attenzione è stata dedicata al sistema di controllo delle condizioni di utilizzo del marchio, data la sua funzione di garanzia qualitativa per i consumatori, con espressa previsione della relativa decadenza in caso di omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso non conforme alle condizioni stabilite del regolamento d’uso.

Il deposito 

Il regolamento d’uso è stato infine depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come allegato alla domanda di registrazione del marchio collettivo, in conformità di quanto richiesto dal Codice di Proprietà Industriale. 

Conclusioni

La pratica ad oggetto ha rappresentato per lo studio una preziosa opportunità di studio ed approfondimento di una normativa di settore nell’interesse ed a tutela di una bellissima realtà imprenditoriale del nostro territorio. 

Se stai valutando la registrazione di un marchio collettivo, di certificazione o di qualsiasi altro segno distintivo, una valutazione preliminare è il punto di partenza giusto.

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